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Sez. 3, Sentenza n. 10249 del 16/10/1998 (Rv. 519764 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Conclusione del contratto - Danni per il ritardo - Configurabilità ai sensi dell'art. 1337 cod. civ. - Ragioni - Impresa esercente in monopolio legale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519764-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

Il perfezionamento di un contratto non esclude in sè la responsabilità, ai sensi dell' art. 1337 cod. civ., per i danni derivati dal ritardo nella sua formazione, se in violazione del principio di buona fede, per il quale, a maggior ragione se una parte è un'impresa esercente in condizione di monopolio legale, sussiste l'obbligo di non rinviarne ingiustificatamente la conclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)