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Sez. 3, Sentenza n. 11918 del 07/08/2002 (Rv. 556795 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - OBBLIGO DI CONTRATTARE IN CASO DI MONOPOLIO | Adeguamento alle condizioni generali di contratto eventualmente previste in schemi contrattuali standardizzati predisposti dal monopolista - Necessità.
Stato
decisa il 2002-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556795-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - OBBLIGO DI CONTRATTARE IN CASO DI MONOPOLIO

Il cosiddetto obbligo di contrarre - stabilito dalla legge a carico degli imprenditori che esercitino servizi di interesse generale in regime di monopolio giuridico - comporta che l'imprenditore debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento a tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei, secondo le condizioni generali allo uopo previste e risultanti o direttamente dalla legge, ovvero dall'atto di concessione ovvero (come accade per l'e.n.e.l.) dalla predisposizione, da parte del monopolista, di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., onde è necessario che la richiesta dell'utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)