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Sez. 5, Sentenza n. 1837 del 28/01/2010 (Rv. 611591 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Cartella esattoriale - Notifica oltre il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 - Prescrizione del diritto alla riscossione - Deduzione in sede di impugnazione dell'estratto di ruolo successivamente notificato - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611591-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la prescrizione del diritto alla riscossione per essere stata la cartella esattoriale notificata oltre il termine, previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, deve essere fatta valere con l'impugnazione della cartella stessa e non con quella dell'estratto di ruolo di seguito notificato, il quale non esprime una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella, sulla quale soltanto si fonda l'azione esecutiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)