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Sez. U, Sentenza n. 5678 del 01/12/1978 (Rv. 395462 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE SOLLEVATA DINANZI ALL'AGO IN RELAZIONE AD UNA NORMA NEGATRICE DEL DIRITTO FATTO VALERE DALL'ATTORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE - POTERE DEL GIUDICE DI TUTELARE IN VIA D'URGENZA EX ART 700 COD PROC CIV IL PREDETTO DIRITTO - SUSSISTENZA O INSUSSISTENZA - QUESTIONE RELATIVA - DEDUCIBILITA CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395462-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE SOLLEVATA DINANZI ALL'AGO IN RELAZIONE AD UNA NORMA NEGATRICE DEL DIRITTO FATTO VALERE DALL'ATTORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE - POTERE DEL GIUDICE DI TUTELARE IN VIA D'URGENZA EX ART 700 COD PROC CIV IL PREDETTO DIRITTO - SUSSISTENZA O INSUSSISTENZA - QUESTIONE RELATIVA - DEDUCIBILITA CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

La questione diretta a stabilire se il giudice ordinario, nel sospendere il giudizio, a seguito di rimessione alla Corte costituzionale della decisione sulla legittimita costituzionale della norma che in atto nega il diritto fatto valere dall'attore, possa provvedere in via cautelare sulla tutela del diritto stesso, a norma degli artt 700 e seguenti cod proc civ, non attiene ad un problema di giurisdizione, sotto il profilo del difetto assoluto della stessa, ma e inerente al fondamento della richiesta di provvedimento cautelare, in relazione all'interpretazione delle citate norme del codice di rito, e, pertanto, non e deducibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)