Sez. L, Sentenza n. 5292 del 01/12/1989 (Rv. 464445 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., in quanto privo del carattere della decisorietà e della definitività, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., non rilevando in contrario - senza che ciò autorizzi sospetti di legittimità costituzionale degli artt. 700 e 702 cod. proc. civ. - né che la sua efficacia possa essere prolungata per l'avvenuta sospensione del successivo giudizio di merito, disposta con provvedimento anch'esso insuscettibile dell'impugnazione predetta, né che il rimedio cautelare sia stato accordato in pendenza di un giudizio di costituzionalità (promosso in altra analoga controversia) della norma che nega il diritto tutelato con la misura d'urgenza. (V 2021/89, mass n 462614; (V 3578/88, mass n 458885; (V 5678/78, mass n 395462).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)