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Sez. 2 - , Sentenza n. 8934 del 29/03/2019 (Rv. 653306 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Banchina ex art. 3, comma 1, n. 4, del codice della strada - Definizione - Destinazione.
Stato
decisa il 2019-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653306-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è "compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati". Essa serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 3 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)