Sez. 3, Sentenza n. 10577 del 19/07/2002 (Rv. 555997 - 01)
STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE | Banchina - Utilizzabilità da parte dei veicoli per manovre di emergenza o di breve durata - Conseguenti esigenze di sicurezza e prevenzione - Presenza di insidie o trabocchetti - Responsabilità della P.A. - Sussistenza.
STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE
La banchina laterale delle strade extraurbane, pur essendo normalmente destinata ai pedoni, è, in caso di necessità, utilizzabile dai veicoli per manovre di breve durata (quali il sorpasso di veicoli procedenti nella stessa direzione o la facilitazione dell'incrocio di veicoli provenienti dalla direzione opposta) o di emergenza, con la conseguenza che si pongono per la stessa le medesime esigenze di sicurezza e di prevenzione valevoli per la carreggiata, che non deve presentare per l'utente insidie o trabocchetti, pena la imputabilità all'ente pubblico proprietario dei danni che ne derivino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)