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Sez. 5, Sentenza n. 17723 del 02/09/2004 (Rv. 576651 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Determinazione della base imponibile - Prestazioni di garanzie reali o personali - Confideiussione in senso stretto o cumulativa - Imposta unica proporzionale commisurata alla somma garantita - Applicabilità - Fideiussione plurima - Tassazione unica - Esclusione - Imposta proporzionale su ogni fideiussione - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576651-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la nota esplicativa all'art. 6 della Tariffa I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sull'imposta di registro, secondo cui "le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle contestuali" riguarda la confideiussione (o fideiussione cumulativa) prevista dall'art.1946 cod. civ., vale a dire la fideiussione prestata da più soggetti in unico atto o in distinti atti, nella reciproca consapevolezza dell'altrui garanzia e con la comune volontà di obbligarsi congiuntamente per lo stesso debito e a favore dello stesso creditore, e non si applica alla cosiddetta fideiussione plurima - ovverosia la fideiussione prestata da più soggetti, in relazione alla stessa obbligazione, con atti separati, senza alcun collegamento reciproco e, in ogni caso, senza comunanza di interessi - nella quale ipotesi, mancando quella solidarietà che può derivare solo dalla legge o dalla volontarietà delle parti, vanno applicate tante imposte di registro quante sono le fideiussioni prestate dai diversi cogaranti.

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 all. A art. 6, Legge 26/04/1986 num. 131 all. A art. 22, Legge 26/04/1986 num. 131 art. 43, Cod. Civ. art. 1946

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)