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Sez. 1, Sentenza n. 8777 del 04/09/1998 (Rv. 518610 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ | Nullità parziale - Nozione ed ambito d'applicazione - Brevetto di combinazione - Nullità parziale - Dichiarabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518610-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

Pur dovendo ogni domanda di brevetto avere ad oggetto una sola invenzione, ben può accadere che tale domanda si presenti come un complesso di più elementi inventivi, talvolta oggetto di plurime rivendicazioni, come espressamente consentito dalla legge, e, in tal caso, qualora una registrazione sia stata concessa anche riguardo a rivendicazioni sprovviste dei necessari requisiti per una autonoma proteggibilità, la nullità parziale del brevetto prevista dall'art. 79 R.D. n. 1127 del 1939 provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione; ove ne ricorrano le condizioni, la nullità parziale può essere dichiarata anche con riguardo ad un brevetto di combinazione, dovendosi però escludere che, attraverso tale istituto, si possa giungere ad una autonoma proteggibilità di quegli elementi già noti che per definizione rientrano nella struttura dell'invenzione di combinazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)