Sez. L, Sentenza n. 8508 del 26/09/1996 (Rv. 499774 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Qualificazione del rapporto - "Nomen iuris" usato dalle parti - Rilevanza - Limiti - Concreto svolgimento del rapporto - Considerazione - Necessità - Rapporto societario - Sussistenza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della qualificazione di un rapporto quale lavoro subordinato o come società non è sufficiente il "nomen iuris" ad esso dato dalle parti, dovendo aversi riguardo al concreto svolgimento del rapporto stesso, sicché una volta accertata l'effettuazione di prestazioni lavorative di una delle parti in favore dell'altra la configurabilità di un rapporto societario fra le stesse presuppone la prova (da fornirsi da colui che assume l'esistenza di tale rapporto) che le parti si siano comportate come soci, redigendo ad. es. i bilanci annuali e ripartendo in base agli stessi gli utili o le perdite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2262, Cod. Civ. art. 2263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)