diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 02/08/2000 (Rv. 539056 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA) | Comunicazione (contenuto e forma) - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539056-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA)

La mancata comunicazione della sublocazione o della cessione del contratto, nel caso di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, rende solo inopponibile l'avvenuta sublocazione o la cessione al locatore, il quale, peraltro, non può considerare di per sè inadempiente il conduttore, ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)