Sez. 3, Sentenza n. 201 del 09/01/2002 (Rv. 551464 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA) | Cessione della locazione e dell'azienda - Comunicazione al locatore - Necessità - Eventuale opposizione del locatore - Conseguenze - Sospensione dell'efficacia della cessione nei confronti dell'opponente - Sussistenza - Azioni concernenti il rapporto di locazione - Legittimazione passiva del contraente ceduto - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA)
È consentita al conduttore la cessione del contratto di locazione dell'immobile ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, purché egli congiuntamente ceda o affitti l'azienda e ne dia comunicazione al locatore; a questi, peraltro, è consentita dal menzionato art. 36 l'opposizione alla cessione per gravi motivi con l'effetto immediato di sospendere, nei confronti del contraente ceduto, l'efficacia del contratto di locazione sino a quando non risulti definita, in sede giudiziale, l'assenza dei dedotti gravi motivi, in presenza dei quali, invece, (perché accertati in giudizio ovvero riconosciuti sussistenti dal conduttore cedente) gli effetti della cessione devono ritenersi come mai prodotti per lo stesso locatore, con la conseguenza che la legittimazione passiva nelle azioni relative al rapporto di locazione appartiene al contraente cedente e non a quello ceduto.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)