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Sez. 2, Sentenza n. 8228 del 29/08/1997 (Rv. 507323 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di usucapione dichiarata in primo grado inammissibile perché tardiva - Deducibilità in appello.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507323-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Poiché l'art. 345 cod. proc. civ. - nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353 - vieta la proposizione in appello di domande nuove e non anche di nuove eccezioni, è proponibile con l'atto d'appello la eccezione di usucapione, anche se dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado per la tardiva deduzione.

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)