Sez. 2, Sentenza n. 4091 del 03/04/1992 (Rv. 476582 - 01)
Procedimento civile - Eccezione - Riconvenzionale | Usucapione del diritto vantato dall'attore - Deduzione ai soli fini di paralizzare la domanda avversaria - Eccezione riconvenzionale - Configurabilità- Deducibilità anche in appello - Accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per effetto del possesso continuato - Domanda riconvenzionale - Sussistenza.
Procedimento civile - Eccezione - Riconvenzionale
La deduzione, ai soli fini di paralizzare la domanda avversaria, della usucapione del diritto vantato dall'attore, pur ampliando il "thema decidendi" dedotto in giudizio, non costituisce domanda ma eccezione riconvenzionale, proponibile per la prima volta non solo nell'intero corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello. Qualora invece si voglia ottenere l'accertamento di un avvenuto acquisto della proprietà a titolo originario per effetto del prolungato possesso protrattosi per il periodo legale, è necessaria la proposizione di una vera e propria domanda che va introdotta in giudizio nel rispetto delle norme processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)