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Sez. 3, Sentenza n. 4117 del 10/04/1995 (Rv. 491715 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | In favore di istituti di credito (cosiddetta fidejussione "omnibus") - Asserito contrasto con l'art. 41 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491715-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

Non è ravvisabile la nullità della cosiddetta fidejussione "omnibus", prestata a favore di una banca a garanzia di tutte le obbligazioni del debitore derivanti da future operazioni bancarie, per contrasto con l'art. 41 Cost., sotto il profilo che tale forma di fidejussione determinerebbe un sorta di intercambiabilità tra debitore e fidejussore, mentre la disposizione costituzionale presupporrebbe la trasparenza del mercato e, quindi, dei rapporti economico-giuridici tra gli operatori economici. (Nella specie la S. C. ha osservato anche che la parte ricorrente non aveva specificato le ragioni della dedotta violazione dei principi costituzionali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)