Sez. 1, Sentenza n. 9719 del 20/08/1992 (Rv. 478602 - 01)
Fidejussione - Validità | Deroga convenzionale al disposto ex art. 1939 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
Fidejussione - Validità
Nel contratto avente ad oggetto l'assunzione di garanzia fidejussoria, le clausole che, in deroga alla disciplina legale della fidejussione, rendano insensibile l'obbligazione del fidejussore alle vicende inerenti all'obbligazione del debitore garantito, ivi compresa quella con cui il primo rinunci ad eccepire nei confronti del creditore l'eventuale invalidità del debito del secondo, configurano una legittima ed efficace espressione della autonomia negoziale delle parti, qualora si ricolleghino ad un interesse meritevole di tutela giuridica, come nel caso di fidejussione in favore di una banca per tutti i debiti, anche futuri ed eventuali, di un determinato cliente in considerazione dei peculiari connotati della garanzia personale "generale" correlata ad operazioni con istituti di credito (ove il garante si trova normalmente in una posizione comune con il garantito, con la possibilità di controllare o ispirare il comportamento di quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)