Sez. 5 - , Ordinanza n. 16476 del 31/07/2020 (Rv. 658436 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri istruttori officiosi ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel processo tributario, avente natura dispositiva, l'ordine di produzione ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'abrogazione del comma 3 (che consentiva un vero e proprio potere officioso in "supplenza"), non allarga l'oggetto del giudizio, ma resta sempre nel perimetro delimitato dalle parti sicché il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, e sempre che la parte su cui ricade l'"onus probandi" non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva escluso la possibilità per il giudice tributario di ordinare all'Amministrazione la produzione in giudizio del processo verbale - non allegato all'avviso di accertamento impugnato - pur disponendo di elementi indiziari dei fatti che il documento doveva provare).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)