Sez. L, Sentenza n. 2022 del 26/03/1980 (Rv. 405660 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE DI LAVORATORI E LORO SUCCESSIVO IMPIEGO IN ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIE - COMPATIBILITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE DI LAVORATORI E LORO SUCCESSIVO IMPIEGO IN ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIE - COMPATIBILITA - LIMITI.*
Ai fini della legittimita della clausola a termine non ha rilievo la circostanza che i lavoratori assunti a termine siano eventualmente impiegati in attivita diverse da quelle che ne determinarono l'assunzione, essendo sufficiente l'obiettiva ricorrenza iniziale delle situazioni descritte dalla legge e non anche che il lavoratore, una volta inserito nella azienda, non possa essere adibito temporaneamente ad altri lavori, in sostituzione di altri prestatori, compatibilmente con la sua qualifica e le sue mansioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)