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Sez. L, Sentenza n. 2498 del 16/03/1994 (Rv. 485738 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Utilizzazione del lavoratore assunto a termine in mansioni diverse da quello dell'assunzione - Liceità - Condizione - Assegnazione di mansioni dequalificanti - Divieto.
Stato
decisa il 1994-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485738-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

Nell'ipotesi considerata dall'art. 1, secondo comma, lett. c), della legge 18 aprile 1962 n. 230, che permette l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale", la legittimità del contratto a tempo determinato, essendo la complessiva attività aziendale ad aver bisogno di un transitorio aumento della forza-lavoro, non può essere esclusa per il fatto che l'imprenditore, nell'esercizio dei suoi poteri organizzativi, abbia utilizzato il lavoratore assunto a termine anche in mansioni diverse da quelle per il cui svolgimento ebbe luogo l'assunzione, sempreché risulti che la prestazione del lavoratore, valutata nel suo complesso, sia stata impiegata coerentemente allo scopo dell'assunzione e salva, comunque, la rilevanza, a fini risarcitori, dell'eventuale violazione dell'art. 2103, primo comma, cod. civ. per l'assegnazione di mansioni dequalificanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)