Sez. 1, Sentenza n. 1997 del 15/01/1998 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 209839 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Annullamento di sentenza per incompetenza funzionale del giudice-persona e non del giudice organo - Conseguenze: trasmissione degli atti allo stesso giudice-organo - Ragioni - Fattispecie in relazione ad incompetenza funzionale, per incompatibilità del G.U.P. in sede di giudizio abbreviato, determinatasi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.155 del 1996.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE
Nel caso in cui una sentenza, emessa dal G.U.P all'esito di rito abbreviato, venga annullata per incompetenza funzionale del giudice-persona, e non del giudice-organo, gli atti vanno trasmessi allo stesso giudice-organo, non riguardando la dichiarata incompetenza funzionale il giudice inteso come organo giurisdizionale, ma soltanto la specifica persona del giudicante. (La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima nell'annullare senza rinvio la sentenza di appello - annullando altresì la sentenza di primo grado pronunciata dal G.U.P. - in relazione a fattispecie in cui si trattava di incompatibilità del G.U.P., che aveva emesso provvedimenti di custodia cautelare nei confronti degli imputati, a provvedere al loro giudizio con il rito abbreviato; incompatibilità determinatasi in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 1996 - che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 34 cod.proc.pen., tra l'altro, nella parte in cui non prevedeva che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia statuito "de libertate" relativamente al medesimo imputato - intervenuta nelle more tra la sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)