Sez. 6, Sentenza n. 1454 del 08/01/1997 Ud. (dep. 04/11/1996) Rv. 207706 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Atti compiuti nel procedimento - Nullità - Esclusione - Onere della parte interessata di proporre dichiarazione di ricusazione - Sussistenza.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
L'incompatibilità del giudice non produce alcuna nullità dell'attività processuale dal medesimo svolta, ma solo abilita chi vi ha interesse alla dichiarazione di ricusazione. D'altra parte, qualora da una pronuncia della Corte costituzionale derivi l'affermazione di un caso di incompatibilità corrispondente a una situazione prodottasi in un grado di giudizio ormai esauritosi, nessun effetto processuale può derivare relativamente a tale giudizio, poiché le sentenze della Corte costituzionale, pur avendo efficacia "ex tunc", non determinano conseguenze sui rapporti processuali esauriti, e, in particolare, non espandono effetti su gradi di giudizio ormai definiti. Nella specie, successivamente al giudizio di primo grado, svoltosi con rito abbreviato, era intervenuta la sentenza della Corte Cost. n. 155 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., tra l'altro, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia statuito "de libertate" relativamente al medesimo imputato. Nel rigettare il motivo di ricorso incentrato sulla nullità del giudizio di primo grado in dipendenza da tale sopravvenuta causa di incompatibilità, corrispondente a quanto verificatosi nel giudizio di primo grado, la Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto di cui sopra. (V. sent. n. 155, 20 maggio 1996, Corte Cost.. Conf. Corte Cass., sez. VI, Sent. n. 2827 del 1997, u.p. 12 novembre 1996, Rapisarda ed altri).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)