Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 30/03/1979 (Rv. 398218 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DI FALLIMENTO PER IRREGOLARITA DEL CONTRADDITTORIO E PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DEBITORE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZA - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DI FALLIMENTO PER IRREGOLARITA DEL CONTRADDITTORIO E PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DEBITORE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZA - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Nel concetto di "revoca" del fallimento, di cui all'art 92 del RD 30 gennaio 1941, n 12, deve ritenersi compresa ogni ipotesi che possa condurre alla caducazione della sentenza dichiarativa, e, quindi, anche quella in cui si contesti la legittimita della sentenza stessa per motivi di ordine processuale: conseguentemente, non si applica la sospensione dei termini processuali di cui all'art 3 della legge 7 ottobre 1969, n 742, alle cause di opposizione alla sentenza di fallimento, nelle quali si deduca la violazione delle norme concernenti la regolarita del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa del debitore.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)