Sez. 1, Sentenza n. 10350 del 22/11/1996 (Rv. 500740 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Nozione ex art. 92 R.D. n. 12 del 1941 - Opposizione alla sentenza di fallimento per irregolarità del contraddittorio e per violazione del diritto di difesa del debitore - Sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
Nel concetto di "revoca" del fallimento, di cui all'art. 92 de R.D. n. 12 del 1941, deve ritenersi compresa ogni ipotesi che possa condurre alla caducazione della sentenza dichiarativa e, quindi, anche quella in cui si contesti la legittimità della sentenza stessa per motivi di ordine processuale. Ne consegue che non si applica la sospensione dei termini processuali, di cui all'art. 3 della legge n. 742 del 1969, alle cause di opposizione alla sentenza di fallimento nelle quali si deduca la violazione delle norme concernenti la regolarità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa del debitore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)