Sez. 5 - , Sentenza n. 41421 del 11/06/2018 Ud. (dep. 25/09/2018) Rv. 275111 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Registrazione fonografica di colloqui tra presenti, in sede di audizione nel procedimento disciplinare, ad opera di uno dei partecipi - Utilizzabilità in dibattimento quale prova documentale - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga in sede di audizione nel procedimento disciplinare ad opera di uno dei partecipanti, senza il consenso dell'interessato, trattandosi di dati trattati per finalità di giustizia, quale precostituzione di un mezzo di prova per la tutela di un proprio diritto in vista di un eventuale futuro procedimento giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 com. 1, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)