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Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 21/10/2016 Ud. (dep. 26/01/2017) Rv. 269089 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Conversazione tra presenti - Registrazione ad opera di uno dei partecipi - Supporto magnetico - Prova documentale - Utilizzabilità - Sussistenza - Applicabilità della disciplina prevista per le intercettazioni ambientali - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269089-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)