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Sez. 1, Sentenza n. 687 del 14/03/1989 Cc. (dep. 04/04/1989) Rv. 180929 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - LIBERTÀ PERSONALE DELLO IMPUTATO - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180929-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - LIBERTÀ PERSONALE DELLO IMPUTATO - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE.*

Una volta avvenuto, al termine del giudizio direttissimo, il passaggio dal rito speciale all'istruzione formale, anche per i provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato la Competenza appartiene al giudice istruttore. (Conf mass n 169710).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)