Sez. 1, Sentenza n. 687 del 14/03/1989 Cc. (dep. 04/04/1989) Rv. 180929 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - LIBERTÀ PERSONALE DELLO IMPUTATO - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - LIBERTÀ PERSONALE DELLO IMPUTATO - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE.*
Una volta avvenuto, al termine del giudizio direttissimo, il passaggio dal rito speciale all'istruzione formale, anche per i provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato la Competenza appartiene al giudice istruttore. (Conf mass n 169710).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)