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Sez. 2, Sentenza n. 2454 del 28/05/1985 Cc. (dep. 11/06/1985) Rv. 169710 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - LIBERTÀ PROVVISORIA - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169710-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - LIBERTÀ PROVVISORIA - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE.*

I provvedimenti, previsti dall'art. 504 cod. proc. pen., chiudono il dibattimento, onde con essi viene a cessare, per ogni effetto, il giudizio direttissimo e si esaurisce la Competenza del giudice del dibattimento, salvo il potere - dovere di ordinare la liberazione dell'arrestato se la legge non consente il mandato di cattura. Da ciò consegue che, per quanto attiene alla libertà provvisoria, riprendono vigore le norme ordinarie, sicché la Competenza a provvedere al riguardo spetta, a seconda dei casi, al giudice istruttore o al pubblico ministero, cui siano stati trasmessi gli Atti. (Conf mass n 148646, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)