Sez. 1, Sentenza n. 452 del 19/01/1984 (Rv. 432682 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - NULLITÀ - ATTO DI CITAZIONE RIVOLTO AD UNA FILIALE DI UNA BANCA E NON ALL'AZIENDA BANCARIA NELLA SUA UNITÀ - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - NULLITÀ - ATTO DI CITAZIONE RIVOLTO AD UNA FILIALE DI UNA BANCA E NON ALL'AZIENDA BANCARIA NELLA SUA UNITÀ - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONE.*
Le filiali o succursali di una banca non sono dotate di autonoma personalità giuridica e la loro attività si riferisce necessariamente alla persona giuridica della quale sono organi o uffici periferici, sebbene i dirigenti delle medesime, in virtù della loro qualità di institori, possano agire o resistere in giudizio per un rapporto inerente alla filiale cui sono preposti, pur sempre, però, in nome della banca unitariamente considerata e non della filiale in sè stessa. Pertanto l'atto di citazione rivolto direttamente ad una filiale, e non all'azienda bancaria nella sua unità, deve ritenersi affetto da nullità, suscettibile, peraltro, di sanatoria per effetto della Costituzione in giudizio del dirigente della filiale ovvero del rappresentante legale della banca. (V 811/70, mass n 346133; (V 2805/64; (V 2093/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)