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Sez. 1, Sentenza n. 8409 del 24/09/1996 (Rv. 499706 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI | Filiali o succursali - Configurabilità di autonoma personalità - Esclusione - Dirigenti - Poteri - Facoltà di agire o resistere in giudizio - Limiti - Rapporti inerenti alla filiale - Spendita del nome della banca - Necessità.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499706-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI

Le filiali o succursali di una banca non sono dotate di autonoma personalità e la loro attività si riferisce necessariamente alla persona giuridica della quale sono organi o uffici periferici. I dirigenti delle medesime, in virtù della loro qualità di institori, possono agire o resistere in giudizio per un rapporto inerente alla filiale cui sono preposti, ma sempre in nome della banca unitariamente considerata e non della filiale in sè stessa

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)