Sez. U, Sentenza n. 3107 del 19/05/1984 (Rv. 435143 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - FORMULAZIONE DI DIFESE NEL MERITO - COMPATIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - FORMULAZIONE DI DIFESE NEL MERITO - COMPATIBILITÀ.*
L'art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), in tema di Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, consente al convenuto, che abbia tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, di avanzare in via subordinata difese nel merito, senza che ciò comporti rinuncia a detta eccezione. (V 6331/81, mass n 417116).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 18, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)