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Sez. U, Sentenza n. 6331 del 28/11/1981 (Rv. 417116 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA GIURISDIZIONALE - CONTESTUALE PROPOSIZIONE DI CONCLUSIONI NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA RISPETTO ALL'ECCEZIONE - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417116-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA GIURISDIZIONALE - CONTESTUALE PROPOSIZIONE DI CONCLUSIONI NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA RISPETTO ALL'ECCEZIONE - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES - APPLICABILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n.804), in tema di Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, la Costituzione del convenuto deve ritenersi avvenuta solo per eccepire l'incompetenza giurisdizionale del giudice adito, e, quindi, deve considerarsi idonea a porre in contestazione la Competenza medesima, anche nel caso in cui detto convenuto, in via subordinata rispetto a quell'eccezione, abbia spiegato conclusioni nel merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 18, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)