Sez. 2, Sentenza n. 123 del 28/01/1966 Ud. (dep. 25/05/1966) Rv. 101547 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - SENTENZA - MOTIVAZIONE - OMESSO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO ED APPLICAZIONE DI AMNISTIA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ECCEZIONI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - SENTENZA - MOTIVAZIONE - OMESSO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO ED APPLICAZIONE DI AMNISTIA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ECCEZIONI.*
Nel caso in cui il giudice dichiari estinto il reato per amnistia, deve ritenersi di regola non necessaria una specifica motivazione del provvedimento circa il mancato proscioglimento in merito ai sensi dell'art 152 capoverso cod proc pen, poiche la insussistenza dei presupposti di codesta pronuncia risulta per implicito dalla stessa declaratoria di Estinzione del reato. Una esplicita motivazione e invece necessaria quando per poter dichiarare operativa la causa di Estinzione il giudice debba necessariamente procedere alla valutazione del merito (come ad esempio nel caso in cui l'applicabilita dell'amnistia dipenda dal giudizio di prevalenza o equivalenza previsto dall'art 69 cod pen), o quando tra le conclusioni della difesa vi sia la esplicita richiesta di proscioglimento con formula piena a norma del citato art 152 capoverso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)