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Sez. 5, Sentenza n. 5145 del 02/02/1978 Ud. (dep. 05/05/1978) Rv. 138869 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - ANIMUS NOCENDI O DECIPIENDI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138869-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - ANIMUS NOCENDI O DECIPIENDI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'elemento psicologico nei reati di falso in atto pubblico consiste nella coscienza e volonta di immutare il vero, indipendentemente da qualsiasi animus nocendi o decipiendi, onde il delitto e perfetto anche quando la falsita sia compiuta non solo senza l'intenzione di arrecare un danno ma anche con la convinzione di non produrne alcuno.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)