Sez. 6, Sentenza n. 3448 del 20/01/1998 Ud. (dep. 19/03/1998) Rv. 210206 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Medico - Consapevolezza della configurabilità di un delitto perseguibile di ufficio - Necessità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
Per la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 365 cod. pen. occorre, oltre alla coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto da parte dell'esercente la professione sanitaria, che questi si renda conto che ci si trovi in presenza di fatti i quali possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, sicché il dolo medesimo non sussiste qualora, erroneamente, l'agente abbia la certezza dell'inesistenza di un delitto di quella specie; l'elemento soggettivo deve, perciò, essere escluso quando la prospettazione dell'accadimento sia tale da far ragionevolmente ritenere che questo si sia verificato per cause del tutto accidentali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)