Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 18/12/1998 Ud. (dep. 09/02/1999) Rv. 212535 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Lesioni riportate da lavoratore subordinato nel luogo di lavoro e durante l'attività - Facoltà del sanitario di valutare, ai fini della presentazione del referto, la riconducibilità dell'evento a violazioni antinfortunistiche - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
In tema di omissione di referto (art. 365 cod. pen.) - che costituisce reato di pericolo e non di danno - non può ritenersi consentito al medico, quando gli risulti che l'ambiente in cui si sono verificate lesioni personali gravi sia quello ove venga prestata, da parte del soggetto passivo, attività di lavoro subordinato, di valutare se il fatto lesivo sia da porre o meno in relazione all'avvenuta violazione, da parte dl datore di lavoro, di norme concernenti la prevenzione degli infortuni; detta valutazione, infatti, è riservata al giudice e proprio ad essa è strumentale l'obbligatorietà della segnalazione da parte del sanitario. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione di merito che aveva assolto l'imputato sotto il profilo della carenza dell'elemento psicologico in ordine alla genesi delle lesioni da lui riscontrate in sede di visita).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)