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Sez. 3, Sentenza n. 6584 del 20/12/2000 Ud. (dep. 19/02/2001) Rv. 218749 - 01

PESCA - MARITTIMA | detenzione e commercializzazione di novellame - reato previsto dagli artt. 15 e 24 legge n. 963 del 1965 - Depenalizzazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218749-01

PESCA - MARITTIMA

La detenzione e commercializzazione di novellame, regolata e punita dalla legge 14 luglio 1965 n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima, costituisce tuttora reato, non essendo ricompresa nei reati alimentari, ed avendo riguardo la sua repressione alla tutela dell'ambiente in senso ampio, e più in particolare, alla protezione delle risorse biologiche e marine ed all'attività della pesca.

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)