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Sez. 3, Sentenza n. 23829 del 07/05/2009 Cc. (dep. 09/06/2009) Rv. 244137 - 01

PESCA - MARITTIMA | Novellame - Applicazione di una percentuale di tolleranza sul pescato - Compatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244137-01

PESCA - MARITTIMA

Deve essere disapplicata la normativa contenuta nell'art. 3, comma secondo, lett. a) del D.M. 22 dicembre 2000, che ammette una tolleranza di novellame di non più del 10% calcolato sull'intero pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria contenuta nel Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame. (Fattispecie nella quale la Corte, disapplicando la normativa nazionale, ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, nel ritenere non configurabile il reato previsto dall'art. 15, comma primo, lett. c), L. 14 luglio 1965, n. 963, aveva annullato la convalida del sequestro probatorio di due pescespada di misura inferiore al limite minimo per la pesca fissato con decreto regionale, in quanto rientranti nella predetta percentuale di tolleranza).

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., DPR 02/10/1968 num. 1639 CORTE COST., DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 89 CORTE COST., DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 91 CORTE COST., DM Agricoltura e Foreste 21/04/1983, DM Agricoltura e Foreste 21/07/1998, DM Agricoltura e Foreste 22/12/2000, Regolam. Consiglio CEE 27/06/1994 num. 1626

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)