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Sez. 1, Sentenza n. 3990 del 15/09/1977 (Rv. 387681 - 01)

ELEZIONI - REGIONALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE REGIONALE - ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O VIGILATI - AMMINISTRATORI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387681-01

ELEZIONI - REGIONALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE REGIONALE - ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O VIGILATI - AMMINISTRATORI - NOZIONE - FATTISPECIE.*

La situazione di ineleggibilita alla carica di consigliere regionale, prevista dall'art 5 comma quinto lett a) della legge 17 febbraio 1968 n 108, con riguardo agli 'amministratorì, ricorre nei confronti di tutti coloro cui siano demandati, per legge o per statuto, compiti di indirizzo, rappresentanza, organizzazione o gestione in enti od istituti dipendenti, sovvenzionati, o sottoposti a vigilanza della regione, ivi compresi gli enti locali. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la ricorrenza di detta causa di ineleggibilita, con riguardo alle elezioni regionali per la circoscrizione di Chieti, nei confronti di un componente del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara).*

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 art. 5 lett. A CORTE COST., Legge 06/10/1971 num. 853 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)