Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 13/07/1987 Cc. (dep. 19/08/1987) Rv. 176574 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ORDINANZA CONFERMATIVA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE IN SEDE DI RIESAME - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ORDINANZA CONFERMATIVA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE IN SEDE DI RIESAME - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
L'Obbligo di motivazione nei mandati od ordini di cattura e nelle ordinanze confermative degli stessi pronunciate dal tribunale in Sede di riesame può dirsi adempiuto solo allorquando siano enunciate le singole fonti indizianti e ne sia dimostrata la conferenza probatoria ai fini del giudizio di probabile colpevolezza dell'imputato allo stato degli Atti. (V mass n 171825).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)