Sez. 3, Sentenza n. 496 del 15/01/2001 (Rv. 543132 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione avverso il precetto - Contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo - Opposizione all'esecuzione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Contro l'atto di precetto può essere proposta sia l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. sia quella agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 cod. proc. civ. e la distinzione è data dalle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente. Costituisce opposizione all'esecuzione quella proposta avverso l'atto di precetto prima dell'inizio dell'esecuzione forzata adducendo l'inesistenza del titolo esecutivo per avvenuta prescrizione dell'azione cartolare incorporata nell'assegno bancario fatto valere come titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)