Sez. 3, Sentenza n. 6871 del 23/07/1997 (Rv. 506186 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | All'esecuzione o agli atti esecutivi - Caratteri e differenze - Contestazione della pignorabilità di un credito - Natura della relativa opposizione - All'esecuzione - Configurabilità - Conseguenze in tema di competenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe "l'an" dell'azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità dell'invocato pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione all'esecuzione la contestazione che abbia ad oggetto la pignorabilità stessa di un credito, ed individuarsi nel tribunale, e non nel pretore, il giudice competente a conoscerla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)