Sez. 2, Sentenza n. 2556 del 25/07/1972 (Rv. 360076 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA - AMBITO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA - AMBITO.*
Al professionista, il quale assuma di essere creditore per attivita professionale prestata a favore del cliente, incombe l'Onere di dimostrare non solo che l'opera e stata posta in essere, ma anche l'entita delle prestazioni al fine di consentire la Determinazione quantitativa del suo compenso. (Conf 367'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)