Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997 (Rv. 502961 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | "Iura novit curia" - Portata del principio - Attività professionale prestata a favore del cliente - Credito del professionista - Onere probatorio del medesimo.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il principio "iura novit curia" riguarda solamente la conoscenza da parte del giudice delle norme di diritto applicabili al caso, lasciando sempre a carico delle parti la prova dei fatti. Pertanto, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)