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Sez. L, Sentenza n. 4163 del 07/04/1993 (Rv. 481755 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Efficacia "ex nunc" - Condizione - Accertamento della capacità al di sopra dei minimi legali - Sufficienza - Raffronto fra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione della pensione e quelli al momento della revoca - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481755-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere

La revoca della pensione d'invalidità, che, a differenza dell'annullamento (avente efficacia "ex tunc"), ha efficacia "ex nunc", può essere disposta dall'I.N.P.S. in base al semplice accertamento dell'insussistenza, al momento della revoca, di una capacità di guadagno al di sotto dei minimi legali, essendo necessario il raffronto, fra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione della prestazione ed in quello della sua revoca, solo nel caso di pensione attribuita con sentenza passata in giudicato, tenuto peraltro presente che anche in tale ipotesi la necessità di detto raffronto, nel giudizio volto a conseguire il ripristino della pensione revocata, postula che il giudicato sia stato ritualmente eccepito dall'assicurato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)