Sez. L - , Ordinanza n. 984 del 17/01/2020 (Rv. 656535 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE | Art. 15 del c.c.n.l. comparto ministeri - Diritto del dipendente alla progressione in carriera - Inadempimento dell’amministrazione - Insussistenza - Fondamento - Avvio delle selezioni da parte del Ministero della giustizia - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura programmatica dell'art. 15 del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 del comparto ministeri esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell'amministrazione di offrire al personale una "chance" di sviluppo della carriera, richiedendosi l'integrazione della disciplina con atti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 20 del predetto c.c.n.l.; neppure la pubblicazione dell'avviso di selezione è suscettibile di modificare la posizione giuridica dei dipendenti ove la procedura concorsuale sia inficiata da vizi genetici (nella specie, quella avviata dal Ministero della giustizia) tali da escludere il diritto degli interessati a poterne invocare la sua conclusione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)