Sez. L - , Ordinanza n. 4436 del 23/02/2018 (Rv. 647455 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - GRADUATORIE | Pubblico impiego privatizzato - Ammissione a procedura selettiva - Diritto al completamento - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Condanna ad un “facere” della P.A. - Ammissibilità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - GRADUATORIE
La pretesa azionata dai lavoratori pubblici al fine di ottenere il completamento di una procedura selettiva - dalla quale sono stati illegittimamente esclusi dopa esservi stati regolarmente ammessi - investe provvedimenti non discrezionali della P.A., ma atti negoziali, consistenti nel dare la possibilità ai dipendenti di completare la selezione alle cui prime fasi avevano legittimamente partecipato, in base al relativo banda. A tali atti si correlano diritti soggettivi, sicché una simile situazione rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un "facere", data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l'ordine della promozione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1999 art. 3, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)