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Sez. 1, Sentenza n. 3710 del 11/08/1977 (Rv. 387366 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - INCREMENTI DI VALORE DIPENDENTI DALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387366-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - INCREMENTI DI VALORE DIPENDENTI DALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

A seguito della dichiarazione di incostituzionalita della disposizione contenuta nella prima parte del secondo comma dell'art 12 della legge 18 aprile 1962, n 167 (per la quale il valore venale delle aree da espropriare per l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare era riferito ai due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione dei piani stessi), fu emanata la legge 21 luglio 1965, n 904, il cui art 1, nel sostituire l'intero secondo comma dell'art 12 predetto, per la Determinazione dell'indennita di espropriazione rinvio al criterio fissato dall'art 13 della legge 15 gennaio 1885, n 2892, senza riprodurre la disposizione, contenuta nella seconda parte del secondo comma del medesimo art 12, a norma della quale il valore venale delle aree espropriate doveva essere determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti direttamente o indirettamente dalla formazione ed attuazione del piano. Ancorche detta disposizione debba pertanto considerarsi abrogata, dei predetti incrementi di valore non deve peraltro tenersi conto, ai fini della Determinazione dell'indennita per espropriazioni pronunziate in base alla citata legge n 167 del 1962, nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della predetta legge n 904 del 1965 e l'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971 (il cui art 39 ha abrogato l'art 12 della ridetta legge del 1962), e cio in base ad altra norma dell'ordinamento. Tale norma e ravvisabile nell'art 38 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150, costituente espressione del principio generale in materia di espropriazione per pubblica utilita, in virtu del quale l'espropriato non deve indebitamente locupletarsi del plusvalore realizzato dal bene di sua proprieta per effetto dell'intervento pubblico alla cui attuazione l'espropriazione e preordinata. (nell'enunciare il principio di cui in massima, la SC ha osservato altresi che nella subiecta materia il citato art 38 della legge urbanistica trovava applicazione diretta, in quanto i piani di zona per l'edilizia popolare ed economica, come disposto dall'art 9 della legge del 1962, hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione a sensi della legge urbanistica predetta, e costituiscono percio - fuori dell'ipotesi in cui, in difetto di un piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare siano comprese in un programma di fabbricazione o in un piano regolatore trasmesso ai competenti organi per l'approvazione (art 3, quinto e sesto comma, della legge del 1962, nel testo risultante dall'art 33 della legge n 865 del 1971) - strumenti di attuazione del piano regolatore generale, secondo l'art 13, primo comma, della legge urbanistica).*

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 38, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 904 art. 1, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)