Sez. 1, Sentenza n. 3307 del 21/03/2000 (Rv. 534923 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Criteri - Incrementi di valore realizzati dal bene espropriato per effetto dell'intervento pubblico - Computo nella determinazione della indennità - Esclusione - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Dal plesso normativo costituito dagli artt. 42 della legge n. 2359 del 1865, 38 della legge n. 1150 del 1942, e 16 della legge n. 865 del 1971, si ricava il principio generale in materia di espropriazione pubblica utilità, in forza del quale l'espropriato non deve indebitamente locupletarsi del plusvalore realizzato dal bene di sua proprietà per effetto dell'intervento pubblico, e che, pertanto, tale plusvalore non deve essere calcolato nella stima del bene ai fini della determinazione della indennità di esproprio. Peraltro, l'incremento di valore da escludere da detto calcolo è solo quello ricollegabile con diretto nesso eziologico all'opera di pubblica utilità cui l'espropriazione è preordinata, e che risulti pertinente esclusivamente al suolo espropriato, non potendosi, invece, escludere dal computo i vantaggi che ridondino a favore di tutti i fondi della zona, o che comunque derivino da opere diverse ed indipendenti, anche se eseguite nella stessa zona dallo stesso espropriante.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 42, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 38, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)