Sez. 3, Sentenza n. 971 del 05/04/1974 (Rv. 368904 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO E DELLA DATA E NUMERO DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO E DELLA DATA E NUMERO DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA.*
La disposizione dell'art 366 n 5 cod proc civ, che prescrive con la sanzione dell'inammissibilita, l'indicazione degli estremi della quietanza relativa all'avvenuto deposito, ha lo scopo di consentire alla parte, nei confronti della quale il ricorso per Cassazione e proposto, di controllare l'adempimento di tale Obbligo da parte del ricorrente. Pertanto, al fine indicato, e sufficiente che l'indicazione contenga la denominazione dell'ufficio che ha rilasciato la quietanza, la data e il numero di questa. (V 1875'72, mass n 358917).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)