Sez. 1, Sentenza n. 203 del 28/01/1972 (Rv. 356001 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO GARANTITO DA CESSIONE DI CREDITO - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELLO ZERO VIRGOLA CINQUANTA PER CENTO DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO GARANTITO DA CESSIONE DI CREDITO - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELLO ZERO VIRGOLA CINQUANTA PER CENTO DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI.*
Per l'applicazione dell'aliquota dello zero e cinquanta per cento, prevista dall'art 4 lettera b), tariffa all a alla legge di registro (modificato dalla legge 4 aprile 1953, n 261) e necessario che dallo atto risulti un nesso fra il finanziamento concesso dalla banca e la cessione di credito da questa ottenuta, tale da escludere la possibilita dell'estensione dell'efficacia della cessione ad operazioni diverse da quel finanziamento. (Conf 2421'70, mass n 348669).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)